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In Gazzetta il decreto “crisi Ucraina” convertito in legge: nuove certificazioni per i bonus edilizi

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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto “crisi Ucraina” (D.L. 21 marzo 2022, n. 21) nella versione risultante dalle modifiche apportate dalla legge di conversione 20 maggio 2022, n. 51.

Tra le misure approvate si segnalano in particolare quelle finalizzate al contenimento dell’aumento dei prezzi dell’energia e dei carburanti, l’introduzione di crediti d’imposta a favore delle imprese per le spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché la possibilità per le stesse di rateizzare le bollette per i consumi energetici.

Durante l’iter parlamentare, inoltre, sono state introdotte nuove misure in materia di bonus edilizi.

In particolare, si prevede che dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali per i lavori di ristrutturazione edilizia di cui agli articoli 119 e 121 del D.L. 34/2020, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi di efficientamento energetico che fruiscono della detrazione del 110%, previsti dal citato art. 119 o dall’art. 121, comma 2 , del medesimo D.L. 34/2020, debba essere affidata:

  1. ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della qualificazione del sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti pubblici di cui all’art. 84 del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (certificazione SOA); ovvero
  2. ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione.

A partire dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi ai predetti interventi, dovrà essere affidata esclusivamente ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione di cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016.

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