In consultazione la bozza di circolare sulla nozione di “mercato regolamentato”
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L’Agenzia delle Entrate ha diffuso una bozza di circolare sulla “Nozione di mercato regolamentato rilevante nella normativa in materia di imposte sui redditi”, che resterà in consultazione fino al 14 settembre (eventuali contributi potranno essere inviati all’indirizzo dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it). Nel documento precisa tra l’altro quanto segue:
- per “mercato regolamentato estero” si deve intendere – oltre che quello riconosciuto dalla Consob e quello indicato nell’elenco dell’Esma – anche ogni “altro mercato regolamentato regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico”, ai sensi del D.M. 5 marzo 2015, n. 30;
- relativamente ai “sistemi multilaterali di negoziazione”, la bozza della circolare sottolinea l’esistenza di un elemento comune sia ai mercati regolamentati in senso proprio che a tali sistemi: entrambi hanno un “regolamento”, cioè un insieme di regole predeterminate di negoziazione;
- sotto il profilo tributario, l’esistenza di “prezzi ufficiali” è un presupposto al fine di poter equiparare la nozione di sistema multilaterale di negoziazione a quella di mercato regolamentato: in entrambi i casi, infatti, il prezzo delle partecipazioni quotate o negoziate può essere stabilito sulla base di “valori oggettivamente rilevabili”.
Si ricorda che la Direttiva 15 maggio 2014, n. 2014/65/CE, che sul punto conferma la precedente direttiva MiFID I:
- definisce il “mercato regolamentato” come un “sistema multilaterale amministrato e/o gestito dal gestore del mercato, che consente o facilita l’incontro, al suo interno ed in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente” (art. 4, paragrafo 1, punto 21);
- definisce il “sistema multilaterale di negoziazione” come un “sistema multilaterale gestito da un’impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l’incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e vendita di terzi relativi a strumenti finanziari” (art. 4, paragrafo 1, punto 22).
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