In consultazione fino al 14 settembre la bozza di circolare sulla nozione di “mercato regolamentato”
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Resterà in consultazione fino a lunedì prossimo, 14 settembre 2020, la bozza di circolare sulla “Nozione di mercato regolamentato rilevante nella normativa in materia di imposte sui redditi”, predisposta nelle scorse settimane dall’Agenzia delle Entrate; gli eventuali contributi potranno essere inviati all’indirizzo dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it.
Nel documento si precisa tra l’altro quanto segue:
- per “mercato regolamentato estero” si deve intendere – oltre che quello riconosciuto dalla Consob e quello indicato nell’elenco dell’Esma – anche ogni “altro mercato regolamentato regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico”, ai sensi del D.M. 5 marzo 2015, n. 30;
- relativamente ai “sistemi multilaterali di negoziazione”, la bozza della circolare sottolinea l’esistenza di un elemento comune sia ai mercati regolamentati in senso proprio che a tali sistemi: entrambi hanno un “regolamento”, cioè un insieme di regole predeterminate di negoziazione;
- sotto il profilo tributario, l’esistenza di “prezzi ufficiali” è un presupposto al fine di poter equiparare la nozione di sistema multilaterale di negoziazione a quella di mercato regolamentato: in entrambi i casi, infatti, il prezzo delle partecipazioni quotate o negoziate può essere stabilito sulla base di “valori oggettivamente rilevabili”.
Si ricorda che la Direttiva 15 maggio 2014, n. 2014/65/CE, che sul punto conferma la precedente direttiva MiFID I:
- definisce il “mercato regolamentato” come un “sistema multilaterale amministrato e/o gestito dal gestore del mercato, che consente o facilita l’incontro, al suo interno ed in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente” (art. 4, paragrafo 1, punto 21);
- definisce il “sistema multilaterale di negoziazione” come un “sistema multilaterale gestito da un’impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l’incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e vendita di terzi relativi a strumenti finanziari” (art. 4, paragrafo 1, punto 22).
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