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In caso di transazione l’obbligo solidale di pagare le competenze professionali grava su tutte le parti processuali

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In caso di definizione della lite mediante transazione, l’obbligo solidale di pagare le competenze professionali dei difensori, ex art. 68 del R.D.L. 1578/1933, grava su tutte le parti che vi abbiano aderito ed abbiano partecipato al giudizio in tal modo definito, non estendendosi nei confronti di chi, pur avendo aderito alla transazione, non abbia tuttavia assunto la qualità di parte processuale: lo ha affermato la sesta sezione civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza 4 dicembre 2020, n. 3052, depositata lo scorso 9 febbraio.

I giudici di legittimità hanno, tra l’altro, sottolineato quanto segue:

  1. come ha precisato la Corte Costituzionale, “l’aspettativa del difensore a soddisfarsi sulle spese di soccombenza deve ricevere tutela anche nel caso che le parti tronchino la lite, tanto più che la transazione deve normalmente coprire tutta l’area della controversia e, perciò, sorto che sia il giudizio, comprendere anche il regolamento delle spese e degli onorari dovuti ai patroni delle parti” (Corte Cost. n. 132/1974);
  2. la solidarietà può tuttavia operare solo riguardo alle parti processuali, poiché, se da un lato il cliente è già tenuto al pagamento in forza del contratto professionale, per altro verso solo la controparte può essere condannata a pagare il difensore dell’altra in caso di distrazione e ha facoltà di stipulare la transazione con effetti estintivi del giudizio, non anche coloro che abbiano semplicemente aderito alla transazione;
  3. la possibilità per il difensore di invocare la speciale solidarietà prevista dalla legge professionale richiede la sussistenza di un giudizio che sia stato bonariamente definito senza soddisfare le competenze del professionista (Cass. nn. 7652/2017 e 18334/2004) e che, per effetto dell’accordo transattivo, al giudice sia stato sottratto il potere di pronunciare sugli oneri del processo (Cass. n. 21209/2015);
  4. a tal fine, appare quindi decisivo che il terzo che non abbia assunto la qualità di parte processuale non può incidere sulle sorti del giudizio e non è tenuto in nessun caso al pagamento delle spese.

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