In caso di espropriazione per edilizia residenziale, legittimato passivo è il Comune
Secondo un costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di espropriazione per edilizia residenziale, legittimato passivo è il Comune (in tal senso si segnalano le pronunce della Corte di Cassazione nn. 24355/2013, 17786/2015 e 24549/2015).
Per i giudici di legittimità, infatti, l’individuazione del soggetto attivo del rapporto di espropriazione, tenuto al pagamento dell’indennità (e quindi del soggetto legittimato nel giudizio di opposizione avverso la stima dell’indennità medesima, promosso dall’espropriato) dev’essere effettuata con esclusivo riferimento al decreto di espropriazione, o al contratto di cessione, in base alla persona in cui favore esso risulta adottato oppure stipulato.
Pertanto, parte del rapporto espropriativo ed obbligato al pagamento dell’indennità verso il proprietario espropriato, e come tale legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima che sia stato da quest’ultimo proposto, è il soggetto espropriante, anche nell’ipotesi di concorso di più enti nell’attuazione dell’opera pubblica.
Nei rapporti esterni verso l’espropriato, e indipendentemente dai rapporti interni tra i vari enti che rilevano solo ai fini dell’eventuale rivalsa dell’uno verso l’altro, si deve fare riferimento al soggetto che nell’atto ablatorio risulta beneficiario dell’espropriazione.
Tale principio è stato ora ribadito dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 14 maggio 2019, n. 12856.