In capo al Fisco l’onere di provare i presupposti per il raddoppio dei termini di accertamento
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Con la sentenza 12 ottobre 2022, n. 31413, depositata lo scorso 24 ottobre, la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha precisato quanto segue:
- in presenza di un’eccezione del contribuente di decadenza per il mancato rispetto del termine per l’esercizio della potestà impositiva previsto dall’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, grava sull’amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare di avere rispettato tale termine, ovvero di allegare e dimostrare la ricorrenza dei presupposti per l’applicazione di un diverso termine decadenziale, e quindi dei presupposti per l’applicazione del termine raddoppiato di accertamento (Cass. 22 gennaio 2020, n. 1291);
- la funzione necessaria della motivazione dell’avviso d’accertamento non è quella di qualificare, ai fini penali, la condotta del contribuente, ma quella di porre quest’ultimo in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l’an ed il quantum debeatur (Cass. 30 ottobre 2019, n. 27800). Pertanto, una volta che l’Amministrazione abbia indicato nella motivazione gli elementi oggettivi rilevanti ai fini tributari, la selezione e la qualificazione di quelli eventualmente rilevanti anche in sede penale non è necessaria ai fini di validità formale dell’avviso d’accertamento e, ove pure sia stata espressa, non vincola comunque l’Ufficio nelle difese successive nel giudizio di impugnazione dell’atto impositivo;
- in materia di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973 e 57, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, presuppone unicamente l’obbligo di denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte cost. nella sentenza n. 247/2011, sicché, ove il contribuente denunci il superamento dei termini di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, deve contestare la carenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia, non potendo mettere in discussione la sussistenza del reato il cui accertamento è precluso al giudice tributario (Cass. 24 novembre 2021, n. 36474, 28 giugno 2019, n. 17586).
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