In capo al contribuente l’onere della prova circa la coerenza dei costi detraibili e deducibili
In materia di accertamento delle imposte sui redditi, spetta al contribuente l’onere della prova dell’esistenza, dell’inerenza e, qualora sia contestata dall’Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili. A tal fine, non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall’imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l’importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa: lo ha affermato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 15 gennaio 2020, n. 10713, depositata lo scorso 5 giugno, in linea con un consolidato orientamento assunto presso la giurisprudenza di legittimità (in tal senso si richiama l’ordinanza 26 maggio 2017, n. 13300).
Per gli Ermellini, inoltre, in materia di Iva, ai fini della detrazione dei costi non è sufficiente l’avvenuta contabilizzazione degli stessi, dovendo il contribuente dimostrarne, nell’ipotesi di contestazione dell’Amministrazione finanziaria, anche l’esistenza, l’inerenza e la coerenza economica (Cass. 26 settembre 2018, n. 22940, e 17 luglio 2018, n. 18904).