In capo ai soci il debito della società cancellata dal Registro delle imprese
Per la Corte di Cassazione, qualora all’estinzione della società – di persone o di capitali – conseguente alla cancellazione dal Registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:
- l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci;
- i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa (in tal senso si sono espresse le Sezioni Unite con le pronunce 12 marzo 2013, n. 6070 e n. 6072).
Alle medesime conclusioni è ora approdata la quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 22 gennaio 2019, n. 15637, depositata lo scorso 11 giugno.
Con riferimento alla legittimazione degli ex soci di società estinta ad agire per un credito vantato dalla società e non ancora riscosso dopo la cancellazione dell’ente dal Registro delle imprese, è stato inoltre affermato che “il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, estinta la società, si instauri tra i soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione” (così le due citate pronunce delle Sezioni Unite).
In tale contesto è esclusa qualsiasi ipotesi di litisconsorzio in caso di azione individuale di uno degli ex soci (Cass. 11 luglio 2014, n. 15894 e 4 luglio 2018, n. 17492).