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In arrivo modifiche al decreto Carburanti

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Dal tavolo permante tra i rappresentanti delle associazioni di categoria dei distributori di carburante e il Ministro Adolfo Urso sono emerse proposte di modifica al testo originario del D.L. n. 5/2023, ma è confermato il mantenimento dell’obbligo di cartellonistica.

Dopo l’incontro tenutosi il 19 gennaio 2023, in un comunicato del Ministero delle Imprese e del made in Italy si legge che viene rinviato il provvedimento attuativo del decreto prezzi che avrebbe dovuto definire entro 10 giorni le modalità di comunicazione e di esposizione del prezzo medio dei carburanti nei distributori.

Viene anche prevista l’istituzione di una APP del Ministero gratuita che consentirà di conoscere il prezzo medio regionale e, con la geolocalizzazione, anche il prezzo praticato da ciascun distributore nel perimetro desiderato.

Il ministro Urso ha infine confermato che il tavolo tecnico insediato da qualche giorno continuerà ad operare fino al completo riordino del settore, che necessita di diversi interventi anche in vista della transizione green per la quale è chiamato a svolgere un ruolo significativo.

Riportiamo le novità in sintesi:

Modifiche proposte al  D.L. 14 gennaio 2023, n. 5 , c.d. “Decreto carburanti”
Rif. normativo Descrizione
Invio dei prezzi applicati dai benzinai al MIMT e pubblicazione della media su base regionale Art. 1, comma 2, D.L. n. 5/2023
  • Il MIMIT (Ministero delle imprese e del made in Italy), ricevute le comunicazioni sui prezzi dei carburanti, provvede all’elaborazione dei dati, calcola la media aritmetica, su base regionale e delle province autonome, dei prezzi comunicati e ne cura la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.
  • La frequenza (che sarà settimanale e non giornaliera e ad ogni variazione del prezzo), le modalità e la tempistica delle comunicazioni verranno definite con decreto del MIMIT da adottarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (entro il 30 gennaio 2023).
Obbligo dei benzinai di aggiornare la cartellonistica  Art. 1, comma 3, D.L. n. 5/2023
  • Gli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, ivi compresi quelli lungo la rete autostradale, entro 15 giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 2adeguano la cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita, con l’indicazione della media aritmetica dei prezzi di riferimento su base regionale.
Regime sanzionatorio (da 200 a 800 euro) a seconda del fatturato dell’impianto Art. 1, comma 4, D.L. n. 5/2023
  • In caso di violazione delle disposizioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 800.
  • Dopo la quarta violazione in 60 giorni, può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo non inferiore a un giorno e non superiore a 30 giorni. L’accertamento della violazione è effettuato dalla Guardia di Finanza, anche avvalendosi dei poteri di accertamento di cui all’art. 41-bis (dpr01973092900600ar0041b) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, tenuto conto dei dati rilevati dal MIMT. All’irrogazione delle sanzioni provvede il Prefetto.
  • La stessa sanzione si applica  in caso di omessa comunicazione ai sensi dell’art. 51, comma 1 (l0002009072300099ar0051ac001a), della legge 23 luglio 2009, n. 99, e quando il prezzo effettivamente praticato sia superiore a quello comunicato dal singolo impianto di distribuzione.

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