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In arrivo migliaia di notifiche di fermi amministrativi

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L’Agenzia delle Entrate – Riscossione in questi giorni, sta provvedendo all’invio di un ingente numero di preavvisi di fermo amministrativo dei veicoli.

Se non è stato effettuato il pagamento, rateizzato o non è intervenuto un provvedimento di sospensione o annullamento del debito, trascorsi 60 giorni dalla della cartella, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è, infatti, tenuta per legge a compiere ulteriori azioni per riscuotere gli importi richiesti dagli enti creditori.

Tra le procedure che è possibile attivare, a garanzia delle somme non pagate, c’è il fermo amministrativo.

La legge (art. 86, comma 1, D.P.R. n. 602/1973) prevede che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione possa disporre il blocco dei veicoli intestati al debitore tramite iscrizione del fermo amministrativo nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Prima di procedere viene inviato un preavviso per consentire di regolarizzare la propria posizione. Trascorsi 30 giorni dalla del preavviso di fermo, senza che il debitore abbia pagato le somme dovute o senza che ne abbia richiesto la rateizzazione o in mancanza di provvedimenti di sgravio (cioè cancellazione del debito) o sospensione, si procede con l’iscrizione del fermo amministrativo al PRA. In caso di sgravio del debito da parte dell’ente creditore, la revoca del fermo viene disposta d’ufficio.

Niente fermo se:

  • si trasportano persone diversamente abili – Va ricordato che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non procede all’iscrizione del fermo amministrativo:
    • per i veicoli adibiti o destinati ad uso di persone diversamente abili
    • e, laddove il fermo risultasse già iscritto, provvede alla sua cancellazione.

È necessario presentare agli Uffici o a mezzo PEC/raccomandata A/R il modello F3 “Istanza di annullamento preavviso-cancellazione fermo bene ad uso persona diversamente abile”, allegando la documentazione necessaria per attestare l’utilizzo del veicolo per il trasporto di persone diversamente abili.

  • si usa l’auto per lavoro o trasporto persone – In base alla legge (art. 86, comma 2, D.P.R. n. 602/1973) il fermo amministrativo non viene iscritto se si dimostra, entro 30 giorni dal ricevimento del preavviso di iscrizione, che il veicolo è strumentale all’attività di impresa o della professione che viene esercitata.

Il veicolo oggetto della procedura di fermo deve essere di proprietà (sia per persona sia per persona giuridica) e l’utilizzo del veicolo deve avere rilevanza per l’attività d’impresa o professionale. È necessario presentare agli Uffici o inviare a mezzo raccomandata A/R il modello F2 “Istanza di annullamento preavviso fermo bene strumentale”, allegando la documentazione necessaria per attestare la strumentalità del veicolo.

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