In arrivo le lettere di compliance per le attività finanziarie detenute all’estero nel 2017
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È stato pubblicato il provvedimento direttoriale n. 348195 del 6 novembre 2020 con il quale l’Agenzia delle Entrate ha dettato le modalità con le quali invierà le lettere di compliance ai contribuenti che non hanno dichiarato (in tutto o in parte) le attività finanziarie detenute all’estero nel 2017, come previsto dalla disciplina sul monitoraggio fiscale, nonché gli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività estere.
Al riguardo si precisa quanto segue:
- ai sensi dell’art. 8, paragrafo 3-bis, della Direttiva n. 2011/16/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/107/UE (“DAC2”), gli Stati membri sono tenuti a trasmettere, per i periodi d’imposta dal 1° gennaio 2016, le informazioni riguardanti i residenti negli altri Stati membri in relazione ai conti finanziari di cui siano titolari;
- il Common Reporting Standard (CRS), elaborato dall’Ocse, prevede, sempre a decorrere dal periodo d’imposta 2016, lo scambio di analoghe informazioni anche a livello extra Ue. Lo scambio riguarda in particolare i dati identificativi dei titolari di conto e, se il titolare è un ente o una società, anche i dati identificativi della persona o delle persone che ne esercitano il controllo, quando ne ricorrono i presupposti;
- a seguito dell’analisi dei dati ricevuti dalle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito dello scambio automatico di informazioni secondo il Common Reporting Standard (CRS), il Fisco ha individuato i contribuenti con possibili anomalie dichiarative per l’anno d’imposta 2017;
- i contribuenti che hanno ricevuto la comunicazione possono regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione dei redditi integrativa e versando le maggiori imposte dovute, unitamente agli interessi, nonché alle sanzioni in misura ridotta, avvalendosi del ravvedimento operoso;
- il provvedimento in esame precisa tra l’altro che sono state poste in essere alcune misure finalizzate ad escludere dalla selezione le posizioni “presumibilmente non tenute all’adempimento dichiarativo o per le quali l’irregolarità ha carattere meramente formale”.
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