In arrivo gli “sconti” Imu per chi paga con il conto corrente
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Nel corso dell’esame del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34), la Commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento che prevede la possibilità per gli enti locali di deliberare “sconti” fino al 20 per cento sui tributi di propria competenza, quali ad esempio l’Imu. Il beneficio fiscale è comunque subordinato alla circostanza che il contribuente effettui il versamento attraverso l’autorizzazione permanente all’addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale.
In materia di tributi locali, il D.L. 34/2020 dispone quanto segue:
- i termini per l’approvazione delle delibere in materia di Tari e Imu vengono uniformati al 31 luglio 2020 (art. 138);
- è prevista l’esenzione dalla prima rata Imu, scaduta il 16 giugno 2020, per gli immobili:
- adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
- rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed&breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività (art. 177);
- è previsto l’esonero dal 1° gennaio 2020 al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e dal canone previsto dall’art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico (art. 181). La norma dispone inoltre che, fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all’ufficio competente dell’ente locale allegando la sola planimetria, in deroga al D.P.R. 160/2010 (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive). Non è dovuta l’imposta di bollo di cui al D.P.R. 642/1972.
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