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In arrivo gli avvisi relativi all’omessa presentazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva

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È stato emanato il provvedimento direttoriale n. 314644 del 23 novembre 2018 , con il quale l’Agenzia delle Entrate detta le regole di invio delle comunicazioni di anomalia nei confronti dei soggetti Iva che non hanno presentato la comunicazione relativa alle liquidazioni periodiche Iva, di cui all’art. 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, per il trimestre di riferimento, ancorché nel medesimo periodo siano state emesse fatture (sulla base di quanto risulta dallo spesometro).

In particolare:

  1. dette comunicazioni contengono i seguenti dati:
    1. codice fiscale, denominazione , cognome e nome del contribuente;
    2. numero identificativo della comunicazione, anno d’imposta e trimestre di riferimento;
    3. codice atto;
    4. modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;
    5. invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite il canale di assistenza Civis, qualora il contribuente ravvisi inesattezze nei dati delle fatture in possesso dell’Agenzia delle Entrate o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia;
  2. le comunicazioni in esame – trasmesse tramite Pec – sono consultabili anche all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, nella sezione “Consultazione”, area “Dati rilevanti ai fini IVA”.

Il contribuente può:

  1. chiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti o circostanze da essa non conosciuti;
  2. rimediare all’omesso adempimento – attraverso il ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata oppure che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza. Tale principio incontra un’eccezione – nel senso che non è percorribile il ravvedimento – qualora siano stati notificati atti di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché avvisi bonari.

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