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In arrivo controlli sul regime forfetario

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L’Agenzia delle Entrate avvierà a breve una serie di controlli finalizzati a verificare la regolarità dell’applicazione del regime forfetario previsto dalla legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145): lo ha affermato il Ministero dell’Economia e delle Finanze in risposta ad un question time in Commissione Finanze della Camera (interrogazione n. 5-02411).

Tali verifiche potranno essere svolte sia attraverso accessi diretti presso la sede del contribuente, sia tramite apposite analisi del rischio, utilizzando le informazioni a disposizione dell’Amministrazione. L’attività di controllo sarà rivolta sia nei confronti di chi ha adottato il regime per la prima volta nel 2019, sia nei confronti di quanti lo applicavano già in precedenza.

L’interrogazione parlamentare è stata originata dalla considerazione che il nuovo regime agevolato di cui all‘art. 1, commi 54-89 , della legge n. 190/2014, come modificato dalla legge di Bilancio 2019, “sembrerebbe incentivare la trasformazione delle società in ditte individuali al solo fine di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dal citato regime”. Da qui la richiesta di predisporre adeguati controlli finalizzati ad escludere tali “comportamenti elusivi ed opportunistici”.

Al riguardo si ricorda che:

  1. l’art. 1 , commi 9-11 e 17-22, della richiamata legge n. 145/2018, ha introdotto – già a decorrere dal 2019 – una flat tax al 15 per cento per partite Iva e piccole imprese, che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi e compensi non superiori a 65mila euro. Sono stati, infatti, sostituiti i commi 54 e seguenti all’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015);
  2. la misura è destinata ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso dei descritti limiti di fatturato. A tal fine non rilevano i componenti positivi di cui all’art. 9-bis, comma 9, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96;
  3. non possono peraltro applicare l’imposta sostitutiva in esame:
    – le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari;
    – i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli residenti in uno Stato UE o aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
    – i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’art. 10, comma 1 , n. 8), del D.P.R. 633/1972, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, comma 1, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modifiche dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427;
    – gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano – contemporaneamente all’esercizio dell’attività – a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5 del Tuir, oppure che controllano (anche indirettamente) srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche riconducibili (seppur indirettamente) a quelle svolte dalle partite IVA destinatarie del nuovo regime forfettario;
    – le persone fisiche che esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due periodi d’imposta precedenti, oppure nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro.

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