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Imu: i presupposti per la soggettività passiva del concessionario

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Con l’ordinanza 16 gennaio 2019, n. 3275, depositata lo scorso 5 febbraio, la Corte di Cassazione aveva stabilito che l’Agenzia del Demanio è tenuta a versare l’Imu ai Comuni: per i giudici di legittimità, infatti, si tratta di un ente pubblico economico che non rientra tra i soggetti esenti: l’Agenzia del Demanio, quindi, “non può invocare l’esenzione per il solo fatto dell’assunzione di posizioni soggettive di competenza statale o regionale e dello svolgimento di attività di natura non commerciale, dovendo invece provare di essere un’istituzione organicamente inserita nell’apparato amministrativo statale o regionale, ancorché dotata di personalità giuridica propria (Cass. n. 8496/2010, 14912/2016)”.

Al riguardo, la Fondazione Ifel sottolinea ora che, affinché possa ritenersi validamente integrato il presupposto previsto dall’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 – che riconosce la soggettività passiva in capo al concessionario – non è sufficiente la constatazione di un mero stato di fatto (utilizzatore diverso dal possessore) ma è invece condizione necessaria la prova della sussistenza di una concessione.

In particolare, dalla lettura della citata pronuncia si ricaverebbe un criterio chiarificatore valido a dipanare la questione della soggettività passiva per gli immobili rientranti in quella che finora è apparsa come una “zona grigia”, caratterizzata da una non formalmente definita ripartizione delle posizioni giuridiche tra ente possessore ed ente utilizzatore.

Si ricorda che in tema di Ici, l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lettera a), del richiamato D.Lgs. n. 504/1992, per gli immobili posseduti dallo Stato e dagli enti pubblici ivi indicati, spetta soltanto se l’immobile è adibito ad un compito istituzionale riferibile, in via diretta ed immediata, allo stesso ente che lo possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale e non a compiti istituzionali di soggetti pubblici diversi, cui pure l’ente proprietario abbia l’obbligo di mettere a disposizione l’immobile, restando però del tutto estraneo alle funzioni ivi svolte.

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