Imu esclusa dal divieto di compensazione per i debiti erariali scaduti
Ai sensi dell’art. 31 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, la compensazione dei crediti di cui all’art. 17, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento.
Con le Circolari 15 febbraio 2011, n. 4/E e 11 marzo 2011, n. 13/E, l’Agenzia precisò che tra le “imposte erariali” sono comprese ad esempio le imposte dirette (tra cui l’Irap), le addizionali ai tributi diretti, le ritenute alla fonte (se relative alle tipologia di imposte citate), l’Iva e le altre imposte indirette, con esclusione dei tributi locali e dei contributi di qualsiasi natura.
Ora, con la Risposta all’istanza di interpello 22 settembre 2020, n. 385, l’Agenzia ha ulteriormente chiarito che, nell’ambito applicativo del richiamato art. 17 del D.Lgs. 241/1997, non rientra l’Imu in quanto trattasi di tributo che non ha natura erariale.