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IMU 2022: riduzione dell’aliquota automatica per gli immobili a canone concordato

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Ai fini del calcolo dell’IMU dovuta per il 2022 è necessario tenere conto del fatto che per le abitazioni locate a canone concordato è prevista la riduzione al 75% dell’aliquota stabilita dal comune. Tale riduzione non scaturisce dall’esercizio di una facoltà che il legislatore ha accordato al comune ma deriva da una espressa previsione legislativa e, pertanto, opera in via automatica al verificarsi delle condizioni previste.

A partire dal 2020, l’art. 1, comma 760 della Legge n. 160/2019 prevede che l’IMU dovuta per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998 sia determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune, ridotta del 25%.

Contratti di locazione a canone concordato
Normativa di riferimento Artt. 2, comma 3 e 5, commi 1 e 2 della Legge n. 431/1998.
Applicazione normativa contratti a canone concordato Il canone, la durata del contratto di locazione ed altre condizioni contrattuali sono definiti sulla base di quanto stabilito in appositi accordi stabiliti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative.
Disposizioni attuative Con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 gennaio 2017, sono stati ridefiniti, tra l’altro, i criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula di contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431.
Durata contrattuale La durata del contratto non può di regola essere inferiore ai tre anni. Alla prima scadenza del contratto ove le parti “non concordino” sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto per due anni fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore per le ragioni previste dalla norma in questione (contratti 3+2). In mancanza della comunicazione con la quale le parti manifestano la propria intenzione di rinnovare o rinunciare al rinnovo del contratto, il contratto stesso è rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio (vedi art. 19-bis D.L. n. 34/2019).
Obbligo di attestazione Per i contratti di locazione a canone concordato “non assistiti” (conclusi cioè senza l’intervento delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori), le parti sono tenute ad acquisire un’attestazione, rilasciata da almeno una delle organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori, secondo le modalità definite sulla base di accordi stipulati in sede locale, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso. Tale attestazione costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali e quindi risulta obbligatoria anche per beneficiare della riduzione dell’aliquota ai fini IMU (cfr. Agenzia delle Entrate risoluzione n. 31/E/2018).

Per effetto dell’agevolazione in argomento, come detto, il contribuente calcolerà l’imposta dovuta riducendo l’aliquota deliberata dal comune al 75% (ossia con uno sconto del 25% sull’IMU dovuta). L’agevolazione opera in maniera automatica a prescindere dalla singola delibera che, eventualmente, può prevedere ulteriori riduzioni.

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