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Impugnabile la cartella non notificata e conosciuta solo con l’estratto di ruolo

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Secondo un consolidato orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità, il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione.

Per i giudici di legittimità, inoltre, a tale conclusione non osta l’ultima parte del terzo comma dell’art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma – non costituisce l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non esclude la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima (in tal senso si richiama la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19704/2015).

A conclusioni analoghe la medesima Corte era giunta con l’ordinanza n. 20611/2016, secondo la quale nel caso in cui l’atto prodromico (ad esempio, la cartella di pagamento) non sia stato notificato, il contribuente può impugnare l’estratto di ruolo.

Tale principio è stato ora confermato dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 6 dicembre 2018, n. 51 , depositata lo scorso 3 gennaio.

Nell’occasione, gli Ermellini hanno sottolineato che, qualora il contribuente abbia conseguito la piena conoscenza della pretesa impositiva non a seguito di una formale comunicazione (effettuata nei modi previsti dalla legge) ma “per altra via”, ciò non impedisce l’impugnazione dell’atto non notificato, enunciativo della pretesa.

Si ricorda che ai sensi del richiamato art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992:

  1. gli atti diversi da quelli indicati al primo comma della norma non sono impugnabili autonomamente;
  2. ciascun atto impugnabile autonomamente può essere impugnato solo per vizi propri;
  3. la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo.

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