IMPRESE Start-up innovative, il requisito della privativa industriale può essere speso solo una volta
Tra i requisiti richiesti in capo alle start-up innovative, l’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, ne pone due alternativi tra loro: privativa industriale e spese in ricerca e sviluppo; pertanto è sufficiente la presenza di uno soltanto di essi.
Al riguardo, con un documento del 2 ottobre scorso il Ministero dello Sviluppo economico ha precisato che il requisito della privativa può afferire alla società tanto in qualità di titolare, quanto di depositario, quanto ancora di licenziatario.
Resta fermo tuttavia che il requisito della privativa industriale può essere speso unicamente una volta; di conseguenza, la norma non ammette che lo stesso requisito oggettivo (relativo cioè ad una medesima privativa) sia utilizzato da un titolare, da un licenziatario e da sublicenziatari, ciascuna volta per abilitare una startup.