Imprese sociali, in Gazzetta le nuove modalità di iscrizione al Registro delle imprese
Entro il prossimo 20 luglio 2018 le imprese sociali già iscritte nell’apposita sezione del Registro delle imprese a loro dedicata alla data del 20 luglio 2017, sono tenute ad adeguare i propri statuti ed atti costitutivi alle disposizioni recate dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.
Lo ha stabilito il Decreto interministeriale 16 marzo 2018 – firmato congiuntamente dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblicato ora sulla Gazzetta Ufficiale – che definisce gli atti da depositare presso l’ufficio del registro delle imprese, e le relative modalità di presentazione, da parte delle imprese sociali.
L’art. 2 del decreto in esame – che sostituisce il D.M. 24 gennaio 2008 – prevede in particolare che gli enti privati che esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, devono depositare (in via telematica o su supporto informatico) presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l’iscrizione nell’apposita sezione, i seguenti atti e documenti:
- l’atto costitutivo, lo statuto e ogni successiva modificazione;
- il bilancio di esercizio redatto ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili;
- il bilancio sociale di cui all’art. 9, comma 2 , del D.Lgs. n. 112 del 2017;
- per i gruppi di imprese sociali, le indicazioni di cui all’art. 2497-bis, commi 1 e 2, del codice civile, oltre all’accordo di partecipazione e ogni sua modificazione, nonché i documenti in forma consolidata di cui alle lettere b) e c);
- ogni altro atto o documento previsto dalla vigente normativa.
Inoltre, gli atti costitutivi devono prevedere, salve disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui l’impresa sociale è costituita, la nomina di uno o più sindaci.