Imprese sociali, il Ministero del Lavoro fissa i vincoli di devoluzione del patrimonio residuo
Qualora un’impresa sociale deliberi di perdere volontariamente la qualifica posseduta senza contestualmente sciogliersi dovrà devolvere il proprio patrimonio residuo attenendosi al combinato disposto dell’art. 12, comma 5, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 e dell’art. 6 del D.M. 27 aprile 2018, n. 50: lo ha precisato il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la Nota 4 maggio 2020, n. 3979 .
Al riguardo si ricorda che:
- ai sensi del citato quinto comma dell’art. 12 , D.Lgs. n. 112/2017, in caso di scioglimento volontario dell’ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto – nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile – il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all’art. 3, comma 3, lettera a), è devoluto, salvo quanto previsto in tema di società cooperative, ad altri enti del Terzo Settore costituiti ed operanti da almeno 3 anni o ai fondi di cui all’art. 16, comma 1, secondo le disposizioni statutarie. Tale regola non si applica agli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- con il richiamato D.M. n. 50/2018 – emanato in attuazione dell’art. 12 del D.Lgs. n. 112/2017 – sono state stabilite le modalità attraverso le quali le imprese sociali pongono in essere le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione, scissione e cessione d’azienda ed effettuano la comunicazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento volontario o di perdita volontaria della qualifica.
In particolare, il provvedimento prevede – con effetto dal 3 luglio 2018 – che in caso di scioglimento volontario dell’ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, ai fini della devoluzione del patrimonio l’organo di amministrazione dell’impresa sociale debba notificare al Ministero stesso, con atto scritto avente data certa, i dati identificativi dell’ente che devolve e dell’ente o degli enti beneficiari della devoluzione. Contestualmente è stato abrogato il D.M. 24 gennaio 2008.