Con un decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito la misura e le modalità di versamento all’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), del contributo dovuto per il 2018 dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione, di cui all’art. 335, comma 1, del medesimo D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
In particolare:
- per tali soggetti il contributo è dovuto nella misura unica dello 0,44 per mille dei premi incassati nell’esercizio 2017 delle assicurazioni nei rami vita e nei rami danni, e della riassicurazione. A tal fine i premi incassati nell’esercizio 2017 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di gestione, quantificati in misura pari al 3,66 per cento dei predetti premi;
- il contributo dev’essere versato direttamente all’IVASS secondo le modalità indicate dall’art. 335, comma 5, del medesimo D.Lgs. n. 209/2005 e dal Provvedimento IVASS 4 dicembre 2015, n. 39, modificato dal Provvedimento IVASS 14 marzo 2017, n. 57.