Impresa Sicura, da oggi è possibile compilare la domanda di rimborso
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Da oggi, 26 maggio 2020, le imprese ammesse al bando Impresa SIcura potranno procedere con la compilazione della domanda di rimborso.
Si ricorda che la misura prevede quanto segue:
- il rimborso è concesso fino al 100% delle spese ammissibili e fino ad esaurimento dell’importo stanziato (50 milioni). Possono essere rimborsati al massimo 500 euro per ciascun addetto dell’impresa – a cui sono destinati i DPI – e fino a un massimo di 150mila euro per impresa. Ammonta a 500 euro anche l’importo minimo rimborsabile;
- possono accedervi tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, che alla data di presentazione della domanda di rimborso sono in possesso dei seguenti requisiti:
- sono regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel Registro delle Imprese;
- hanno la sede principale o secondaria in Italia;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
- sono rimborsabili le spese sostenute dalle imprese per l’acquisto delle seguenti tipologie di DPI (purché aventi le caratteristiche tecniche prescritte dalla normativa):
- mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
- guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
- dispositivi per protezione oculare;
- indumenti di protezione, quali tute e/o camici;
- calzari e/o sovrascarpe;
- cuffie e/o copricapi;
- dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
- detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici;
- le spese devono:
- essere sostenute nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e la data di invio della domanda di rimborso (a tal fine rileva la data di emissione delle fatture);
- essere connesse a fatture pagate alla data dell’invio della domanda di rimborso attraverso conti correnti intestati all’impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura;
- essere non inferiori a 500,00 euro;
- non essere oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunerazione erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo.
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