Imposta sulle transazioni finanziarie, l’Agenzia delimita il concetto di “operazione di ristrutturazione”
Ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera h), del D.M. 21 febbraio 2013, l’imposta sulle transazioni finanziarie (FTT) non si applica, tra l’altro, ai trasferimenti derivanti da “operazioni di ristrutturazione” di cui all’art. 4 della Direttiva 12 febbaio 2008, n. 2008/7/CE.
Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 21 gennaio 2021, n. 54 , l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, affinchè sia configurabile una “operazione di ristrutturazione” le quote sociali conferite devono rappresentare “la maggioranza dei diritti di voto di un’altra società di capitali”.
Ne deriva che l’oggetto dell’operazione di conferimento dev’essere un insieme di quote o azioni che consentano alla società avente causa di acquisire (o integrare) il controllo sulla società, a prescindere dalla qualifica soggettiva del dante causa. In merito all’imposta sulle transazioni finanziarie si ricorda quanto segue:
- il tributo – introdotto dall’art. 1, commi da 491 a 500, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di Stabilità 2013) – si applica, con l’aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione, ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui all’art. 2346, comma 6, del codice civile, emessi da società residenti, e al trasferimento dei titoli rappresentativi dei predetti strumenti, a prescindere dal luogo di residenza del soggetto che emette il certificato;
- l’imposta è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento e si applica a prescindere dalla residenza dei contraenti e dal luogo di conclusione della transazione.