Imposta sulle successioni e donazioni: trattamento fiscale del legato di genere
Con la Circolare n. 19/E del 6 luglio 2023 l’Agenzia delle Entrate illustra, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, il trattamento fiscale del legato di genere, cioè il legato obbligatorio avente ad oggetto la prestazione di cose designate secondo l’appartenenza ad un genere, che attribuisce al legatario (onorato) un diritto di credito nei confronti di un erede o di un altro legatario (onerato), il quale deve adempiere prestando beni corrispondenti per qualità e quantità alle indicazioni del testatore.
L’ipotesi più frequente riguarda legati aventi ad oggetto una somma di denaro (c.d. legati pecuniari), disposti dal testatore a carico di uno o più eredi.
In via preliminare, l’Agenzia Entrate osserva che il legato costituisce una disposizione mortis causa, a titolo particolare, attributiva di specifici diritti patrimoniali. Il legato è in genere attribuito per testamento e si acquista automaticamente al momento dell’apertura della successione ereditaria senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunciarvi.
In sintesi, chiarisce:
Fattispecie | Descrizione |
Tipologie di legato | La disciplina civilistica del legato è contenuta negli articoli da 649 a 653 c.c., i quali distinguono, in particolare, tra:
– legato di specie ex articolo 649 c.c., che ha per oggetto la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore; in tal caso, la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore; inoltre, il legatario deve domandare all’onerato il possesso della cosa legata; si tratta di un legato c.d. traslativo, in quanto la proprietà passa immediatamente in capo al legatario al momento della morte del testatore, che coincide con l’apertura della successione; – legato di genere (o di cosa genericamente determinata) ex articolo 653 c.c., che ha per oggetto una cosa determinata solo nel genere; in questo caso, l’onerato è tenuto ad una prestazione a favore del legatario, che, invece, acquista un diritto di credito nei confronti dell’onerato; si tratta di un legato c.d. obbligatorio, configurando rispettivamente un debito a carico dell’erede e un credito a favore del legatario. Il legato di genere va tenuto distinto, in particolare, dai legati:
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Orientamenti della giurisprudenza di legittimità civilistica sulla differenza tra legato di genere e legato di specie |
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Quadro normativo fiscale |
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Recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità tributaria |
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Assimilazione sul piano fiscale del legato di genere a quello di specie |
Sul piano civilistico, in caso di disposizione mortis causa avente ad oggetto un legato di genere di cui risulta onerato un erede:
Sul piano fiscale, in considerazione della distinzione civilistica tra legato di genere e legato di specie, il legato di genere – in quanto debito dell’erede – non viene allo stato decurtato, a differenza del legato di specie, dal valore dell’eredità o delle quote ereditarie. La rilevanza, anche ai fini fiscali, della distinzione civilistica tra legato di genere e legato di specie pone, tuttavia, le seguenti riflessioni:
Al riguardo, l’Agenzia ritiene coerente determinare l’eredità o le quote ereditarie al netto dei legati, indipendentemente dalla tipologia degli stessi. Più precisamente, ferma restando la distinzione civilistica fra legato di genere e legato di specie, in sede di liquidazione dell’imposta di successione, il valore del legato di genere, al pari di quello di specie, va dedotto dal valore dell’eredità o delle quote ereditarie. |
Contenzioso pendente |
L’Agenzia invita le strutture territoriali a riesaminare le eventuali controversie pendenti concernenti la materia in esame e, ove l’attività di liquidazione dell’ufficio sia stata effettuata secondo criteri non conformi, ad abbandonare, con le modalità di rito, tenendo conto dello stato e del grado di giudizio, la pretesa tributaria, sempre che non siano sostenibili altre questioni. Nel chiedere che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, occorre prendere motivatamente posizione anche sulle spese di giudizio, fornendo al giudice elementi che possano giustificare la compensazione, qualora non sia stata acquisita la rinuncia del contribuente alla rifusione delle spese di lite. |