Imposta sulle assicurazioni, acconto non dovuto dalla stabile organizzazione in Italia che sarà estinta
Non è tenuta a versare l’acconto dell’imposta sulle assicurazioni per il 2021 la stabile organizzazione in Italia che sarà estinta a seguito del trasferimento del proprio portafoglio italiano a favore della casa madre (compagnia assicurativa estera): lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 3 marzo 2021, n. 140. Ai fini del perfezionamento del trasferimento, peraltro, le parti sono tenute a notificare un’apposita comunicazione all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente ai sensi del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 14723/2013.
Sull’argomento si ricorda che:
- con la Risposta all’istanza di interpello 12 novembre 2020, n. 541, è stato precisato che il credito risultante dalla denuncia dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati, presentata dalla società conferente che svolge attività assicurativa in Italia in regime di libera prestazione di servizi, può essere trasferito alla conferitaria senza le formalità indicate dagli articoli 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e da questa incluso nella propria denuncia annuale e utilizzato, sempreché non sia già stato speso dalla stessa conferente; pertanto la società conferitaria potrà scomputare tale credito dai versamenti dell’imposta sui premi;
- successivamente, con le Risposte 13 novembre 2020, n. 547 e n. 548, l’Agenzia ha chiarito che tale regola si applica anche qualora la conferente svolga attività assicurativa in Italia in regime di libertà di stabilimento.
Nella comunicazione all’Agenzia delle Entrate, necessaria ai fini del perfezionamento del trasferimento in esame, devono essere indicati:
- i crediti oggetto di trasferimento;
- gli estremi identificativi dei versamenti effettuati;
- i rispettivi importi;
- le modalità di trasferimento a favore della società conferitaria.