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Imposta sulla pubblicità, i cartelli mobili sui carrelli del supermarket sono un unico messaggio

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La pubblicità realizzata attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro, posizionati in ogni carrello della spesa presso supermercati o centri commerciali, ove riguardino il medesimo soggetto o la stessa ditta commerciale ed abbiano identico contenuto, possono considerarsi un unico messaggio pubblicitario, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in quanto assolvono ad un’unitaria funzione pubblicitaria: lo ha affermato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 3 dicembre 2018, n. 952, depositata lo scorso 16 gennaio.

Si ricorda che ai sensi della norma citata, i festoni di bandierine (e simili) nonchè i mezzi di identico contenuto, oppure riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, ai fini del calcolo della superficie imponibile si considerano come un unico mezzo pubblicitario.

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