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Imposta sostitutiva sui finanziamenti tra Italia e estero

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Solo se al finanziamento a medio­-lungo termine è applicabile l’imposta sostitutiva, il regime agevolativo si estende anche alla garanzia inerente il contratto di finanziamento. Ne consegue che, in caso operazioni di finanziamento formate all’estero alle quali non si applica l’imposta sostitutiva, il regime agevolativo non può estendersi anche alle relative garanzie. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con l’interpello n. 150 dell’11 luglio 2024.

L’articolo 17 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, consente, in relazione a determinate operazioni di finanziamento, come individuate espressamente dall’art. 15 del citato D.P.R., ove sia esercitata apposita opzione per iscritto nell’atto di finanziamento, l’applicazione di un’imposta sostitutiva in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e della tassa sulle concessioni governative.

In particolare, nel definire il campo applicativo del regime di favore, l’articolo 15 (dpr01973092900601ar0015a) del D.P.R. n. 601 del 1973 dispone che «Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, nonché alle successive cessioni dei relativi contratti o crediti e ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine, e quelle effettuate ai sensi dell’articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto­ legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per le quali è stata esercitata l’opzione di cui all’articolo 17, sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative […]».

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 242 del 20 novembre 2017, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato articolo 15, primo comma, nella versione in vigore al momento dell’insorgenza della controversia, per contrasto con gli articoli 3 e 41 della Costituzione, nella parte in cui esclude l’applicabilità dell’agevolazione fiscale ivi prevista alle analoghe operazioni effettuate dagli intermediari finanziari.

A seguito delle modifiche all’articolo 17 operate dall’articolo 12, comma 4, lett. b), del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9), l’applicazione dell’imposta sostitutiva è alla sussistenza di apposita opzione «esercitata per iscritto nell’atto di finanziamento».

Il successivo articolo 17­-bis prevede che «Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano altresì alle operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in più di diciotto mesi poste in essere dalle società di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, nonché da imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell’Unione europea o organismi di investimento collettivo del risparmio costituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168­bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Il comma 5 dell’articolo 20 del D.P.R. n. 601 del 1973 dispone che «Per la rettifica dell’imponibile, per l’accertamento d’ufficio dei cespiti omessi, perle sanzioni relative alla omissione o infedeltà della dichiarazione, per la riscossione, per il contenzioso e per quanto altro riguarda l‘applicazione dell’imposta sostitutiva valgono le norme sull’imposta di registro».

Con specifico riferimento al requisito di territorialità, inoltre, come chiarito con la risoluzione 10 aprile 2000, n. 45, considerato il «generale rinvio all’imposta di registro operato dall’articolo 20» del d.P.R. n. 601 del 1973 e tenuto conto che detta imposta colpisce gli atti formati nello Stato italiano, alle operazioni di finanziamento poste in essere dagli istituti di credito italiani fuori dal territorio nazionale non può applicarsi il regime fiscale dell’imposta sostitutiva, ma quello in vigore nello Stato estero interessato.

La medesima risoluzione, inoltre, precisa che «ove dette operazioni debbano spiegare effetti anche in Italia, non è applicabile il regime agevolato dell’imposta sostitutiva, ma quello ordinario previsto dalle singole imposte».

La successiva risoluzione 28 marzo 2013, n. 20/E riprende il medesimo principio, chiarendo che, in generale, per l’individuazione degli atti soggetti all’imposta sostitutiva, si applicano i criteri dettati per l’imposta di registro che, in particolare, all’articolo 2 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito, ”TUR”) dispone che «Sono soggetti a registrazione: a) gli atti indicati nella tariffa, se formati per iscritto nel territorio dello Stato; […]».

La citata risoluzione n. 20/E del 2013 chiarisce che, poiché il consenso negoziale in ordine agli elementi essenziali del contratto di finanziamento risulta già dalla scrittura privata semplice redatta in Italia, prima dell’atto (pubblico o scrittura privata autenticata), sottoscritto all’estero, si può ritenere che il finanziamento è formato per iscritto nel territorio dello Stato e, quindi, ricade nell’ambito applicativo dell’imposta sostitutiva. Tale risoluzione, sebbene antecedente all’introduzione della forma opzionale dell’imposta sostitutiva avvenuta con l’articolo 12, comma 4, lettera b), del decreto ­legge n. 145 del 2013, conserva attualità per i princìpi in tale sede affermati in relazione ai requisiti, in generale, che devono sussistere per applicare l’imposta sostitutiva. Sulla base della normativa e prassi illustrata, dunque, per quanto rileva ai fini in esame, il regime agevolativo di cui all’articolo 15 del D.P.R. n. 601 del 1973 si applica: ­

  • alle operazioni relative a finanziamenti a medio e lungo termine e agli atti e formalità ad esse strumentalmente collegati elencati espressamente nel medesimo articolo 15 (requisito oggettivo); ­
  • se l’operazione di finanziamento è effettuata da aziende ed istituti di credito e loro sezioni o gestioni che esercitano il credito a medio e lungo termine in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative in materia bancaria e creditizia (requisito soggettivo); ­
  • se i predetti atti di finanziamento sono formati nel territorio dello Stato (requisito territoriale).

È, inoltre, necessario, ai fini del godimento dell’imposta sostitutiva, che sia esercitata apposita opzione per iscritto nell’atto di finanziamento, secondo quanto previsto dal citato articolo 17, il quale deve possedere tutti i requisiti previsti dalle citate norme. Il medesimo regime agevolativo come illustrato, dunque, si applica, al ricorrere di tutti gli altri requisiti, ai contratti di finanziamento formati nel territorio dello Stato italiano nei termini appena descritti, nonché agli atti strumentalmente ad essi collegati espressamente elencati nel citato articolo 15, tra cui le ”garanzie”. In particolare, come affermato nella prassi, il regime agevolativo si applica anche alle garanzie, da chiunque prestate e di qualunque tipo, purché le stesse presentino una diretta connessione e siano inerenti o collegate al finanziamento avente i requisiti per l’applicazione dell’imposta sostitutiva (cfr. risoluzione 9 dicembre 1982, n. 271389 circolare 22 dicembre 1999, n. 240risoluzione 3 aprile 2012, n. 29/E).

Anche la Corte di Cassazione ha affermato, tra le altre, nella Sentenza 8 aprile 2002, n. 4970, che l’esenzione non è concessa all’ipoteca in sé, ma all’ipoteca in quanto collegata ad una operazione di finanziamento prevista dall’art. 15 del D.P.R. n. 601/1973. Ne consegue che, in mancanza di tale collegamento, l’agevolazione non ha ragione di operare.

Pertanto, solo se al finanziamento a medio-­lungo termine è applicabile l’imposta sostitutiva, il regime agevolativo si estende anche alla garanzia inerente il contratto di finanziamento.

Ne consegue che, in caso di operazioni di finanziamento formate all’estero alle quali non si applica l’imposta sostitutiva, per quanto sopra ricostruito, il regime agevolativo non può estendersi anche alle relative garanzie.

Nel caso dell’interpello, le operazioni di finanziamento sono formate all’estero (in Germania), luogo in cui avviene la stipula del contratto, lo svolgimento degli ”atti necessari” e delle ”fasi di erogazione” dei medesimi, da parte della Società Istante di diritto tedesco, nonché degli atti da ”cui risulta il consenso negoziale inerente agli elementi essenziali dei citati contratti”, in conformità all’ordinamento civilistico e fiscale tedesco.

In linea con il quadro normativo e di prassi sopra ricostruito, pertanto, trattandosi di operazioni di finanziamento formate all’estero per le quali non sussistono i requisiti per l’applicazione dell’imposta sostitutiva, l’Agenzia ritiene che anche gli atti di costituzione di ipoteca volontaria a garanzia dei medesimi finanziamenti non possano fruire del regime dell’imposta sostitutiva, e che agli stessi si debba applicare, quindi, il regime ordinario previsto dalle singole imposte dovute.

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