Imposta sostitutiva prestazioni aggiuntive personale sanitario: pronti i codici tributo
L’Agenzia delle Entrate ha istituito con la risoluzione n. 36/e del 22 luglio 2024 i codici tributi per il versamento tramite modello F24 o F24enti pubblici (F24 EP) dell’imposta sostitutiva per le prestazioni aggiuntive dei dirigenti sanitari e del personale sanitario del comparto sanità a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%.
Come noto, l’art. 7, ai commi 1 e 2 del D.L. n. 73/2024 dispone che:
- i compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive, richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell’attività istituzionale, dalle Aziende o Enti ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa e acquisire prestazioni aggiuntive in presenza di carenza di organico (art. 89, comma 2, del CCNL dell’Area Sanità – triennio 2019-2021, del 23 gennaio 2024), sono soggetti a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%;
- i compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive del personale sanitario del comparto sanità operante presso i medesimi aziende ed enti del SSN, le cui linee di indirizzo sono dettate dalle Regioni (art. 7, comma 1, lettera d), del CCNL relativo al personale del Comparto Sanità – triennio 2019-2021), rideterminati sulla base di una tariffa oraria che può essere aumentata fino a 60 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione (art. 1, comma 219, della Legge n. 213/2023), sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%.
Le imposte sostitutive previste dai commi 1 e 2 sono applicate dal sostituto d’imposta con riferimento ai compensi erogati a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto. Al fine di consentire il versamento dell’imposta sostitutiva in argomento, la risoluzione in commento ha istituito i seguenti codici tributo:
- “1068” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario – Sostituto di imposta – art. 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”;
- “1607” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario maturata in Sicilia e versata fuori regione – Sostituto di imposta – art. 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”;
- ·”1922” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario maturata in Sardegna e versata fuori regione – Sostituto di imposta – art. 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”;
- “1923” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario maturata in Valle d’Aosta e versata fuori regione – Sostituto di imposta – art. 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”;
- “1308” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento – Sostituto di imposta – art. 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”.
Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello “F24 enti pubblici” (F24 EP), dell’imposta sostitutiva in argomento, sono istituiti, invece, i seguenti codici tributo:
- “171E” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario – Sostituto di imposta – art. 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”;
- “172E” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario maturata in Valle d’Aosta e versata fuori regione – Sostituto di imposta – art. 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”;
- “173E” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario versata in Valle d’Aosta e maturata fuori dalla regione – Sostituto di imposta – art. 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”.