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Imposta sostitutiva per titoli rivalutati: pronto il codice tributo per i titoli “negoziati”

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Con la risoluzione n. 23/E del 19 maggio 2023 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il versamento, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, inclusi, per la prima volta nell’agevolazione già concessa per rivalutare partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e terreni edificabili e con destinazione agricola.

Sul punto ricordiamo che le disposizioni dell’art. 7 della citata legge n. 448/2001 si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni sociali non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1° gennaio 2023 (così come dalla Legge di bilancio 2023 – art. 1, commi 108 e 109, della legge n. 197/2022). Per avvalersi della rivalutazione per il 2023, occorre possedere la partecipazione alla data del 1° gennaio 2023. Per perfezionare il regime agevolato in argomento, entro il 15 novembre 2023 è necessario:

  • la redazione e il giuramento di un’apposita perizia di stima, da parte di un soggetto abilitato;
  • procedere con il versamento in autoliquidazione di un’imposta sostitutiva sul valore periziato, da parte del contribuente.

L’imposta sostitutiva si applica sull’intero valore risultante dalla perizia dei terreni (e non quindi solo sull’incremento di valore attribuito), con l’aliquota del 16% (la proroga dell’anno scorso prevedeva un’aliquota del 14%). I soggetti con periodo d’imposta non solare devono indicare i dati relativi alla rideterminazione del valore delle medesime partecipazioni, posseduti alla data del 1° gennaio 2023, per i quali il valore di acquisto è rideterminato con perizia giurata di stima da redigere entro il 15 novembre 2023 e l’imposta sostitutiva, nella misura del 16%, o la prima rata, va versata entro il 15 novembre 2023. Anche per quest’ultima rivalutazione è possibile optare per il versamento rateale dell’imposta sostitutiva. Le rate devono essere di pari importo e quelle successive alla prima e scadono, rispettivamente, il 15 novembre 2024 ed il 15 novembre 2025; le stesse devono essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 15 novembre 2023.

I soggetti che si avvalgono della rideterminazione delle partecipazioni possono scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta l’imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento alle medesime partecipazioni, sempreché non abbiano già presentato istanza di rimborso.

In caso di versamento rateale, la rata deve essere determinata scomputando dall’imposta dovuta quanto già versato e dividendo il risultato per il numero delle rate.

Il codice tributo “8057” istituito con la risoluzione in argomento, denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione” e quelli già istituiti per partecipazioni non negoziate e terreni, rispettivamente “8055” e “8056”, vanno riportati nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con la specifica, nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno di possesso dei beni per il quale si opera la rivalutazione, nel formato “AAAA”.

ris_n_23_del_19_05_2023

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