Imposta di registro, la Commissione può ritoccare la stima operata dall’Ufficio
In linea generale, in materia di accertamento di maggior valore ai fini dell’imposta di registro, la Commissione tributaria, oltre alla possibilità di confermare o annullare l’atto dell’Amministrazione fiscale, in caso di errore o di difetto di prova, ha anche il potere di ritoccare la stima operata dall’Ufficio: lo ha ribadito la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con la sentenza 20 febbraio 2020, n. 17345, depositata lo scorso 19 agosto (in tal senso anche Cass. nn. 10816/02 e 18826/06).
Ne deriva che, qualora la Commissione si sia avvalsa di tale potere ed abbia pertanto ritenuto assolto l’onere probatorio incombente sull’Amministrazione, il contribuente non può più dolersi del ragionamento svolto dall’Amministrazione nell’avviso di accertamento, ma deve sindacare l’esattezza e la congruità solo di quello svolto dal giudice nella motivazione della sua decisione.