Imposta di bollo sulle fatture elettroniche II trimestre 2023 da versare entro il 2 ottobre
Il 2 ottobre 2023 (il 30 settembre cade di sabato) scade il termine per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI) relative al secondo trimestre 2023.
Si ricorda che il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 4 dicembre 2020 ha stabilito che, per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021, il versamento dell’imposta di bollo va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre. Tale regola subisce una deroga con riferimento al secondo trimestre (aprile, maggio e giugno); infatti, il versamento dell’imposta di bollo, in tale caso, va effettuato entro il 30 settembre. Ciò premesso, l’art. 3, comma 4, del D.L. 21 giugno 2022, n. 73 (Decreto “Semplificazioni”), intervenendo sull’art. 17, comma 1-bis, lett. a) e b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha modificato la soglia al di sotto della quale il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere rinviato al trimestre successivo (con riferimento al primo e al secondo trimestre).
A seguito del citato Decreto “Semplificazioni”, la disposizione normativa è stata aggiornata, portando il valore di riferimento da euro 250 a euro 5.000. Le nuove soglie per la definizione dei termini di versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche si applicano alle fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Tempistiche versamento imposta di bollo dal 1° gennaio 2023 | |
I trimestre | 31 maggio 2023 |
II trimestre | 2 ottobre 2023 |
III trimestre | 30 novembre 2023 |
IV trimestre | 28 febbraio 2024 |
Si noti che il pagamento dell’imposta di bollo può avvenire, in via alternativa:
- mediante il servizio presente nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate;
- con addebito su conto corrente bancario o postale;
- utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 9 aprile 2019, n. 42/E, ha approvato i codici tributo per il versamento, mediante modelli “F24” e “F24 Enti pubblici”, dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019. Con tale documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato attraverso l’apposito servizio telematico reso disponibile nell’area riservata del soggetto passivo IVA, accessibile dal sito internet della stessa Agenzia delle Entrate; in alternativa, il versamento può essere effettuato tramite i modelli “F24” e “F24 Enti pubblici” (F24 EP), utilizzando, a seconda dei casi, i seguenti nuovi codici tributo:
- “2521”, denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
- “2522”, denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
- “2523”, denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
- “2524”, denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
- “2525”, denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – SANZIONI”;
- “2526”, denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – INTERESSI”.