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Imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Aggiornata la guida dell’Agenzia delle Entrate

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L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida ufficiale sull’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Poche le novità degne di nota, tra le quali l’aggiornamento dei riferimenti normativi rispetto alla possibilità di effettuare il versamento nel termine lungo tenendo conto del nuovo limite di 5.000 euro.

Infatti, i versamenti per trimestre, possono essere rimandati sulla base delle regole previste dai commi 4 e 5 dell’art. 3 del D.L. n. 73/2022, c.d. decreto semplificazioni. Decreto con il quale sono state alzati gli importi dovuti a titolo di imposta di bollo, entro i quali è possibile rimandare il pagamento. Il decreto è intervenuto sull’art. 17, comma 1-bis, lettere a) e b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124.

Già dal 2023:

  • se il totale dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture emesse nel primo trimestre non supera in totale 5.000 euro, la stessa potrà essere versata entro il 30 settembre, insieme all’imposta dovuta per il secondo trimestre;
  • se l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera l’importo di 5.000 euro, il relativo pagamento potrà avvenire entro il 30 novembre, unitamente all’imposta dovuta per il terzo trimestre.

A tal proposito, con uno specifico aggiornamento apportato dall’Agenzia delle Entrate sulla guida all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, è stato confermato che codici tributo da utilizzare per il versamento del quantum dovuto nel termine lungo (30 settembre o 30 novembre) “sono quelli relativi ai trimestri per i quali l’imposta di bollo è dovuta”, ovvero 2521 per il primo trimestre e/o 2522 per il secondo trimestre.

Ai fini dell’individuazione del trimestre di riferimento, per le fatture elettroniche emesse nei confronti di privati (B2B e B2C) vengono considerate quelle in cui: la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna” rilasciata al termine dell’elaborazione, è precedente alla fine del trimestre; la data di messa a disposizione (contenuta nella eventuale “ricevuta di impossibilità di recapito”) è precedente alla fine del trimestre.

Scadenze versamento imposte di bollo F.E.
1° trimestre 31 maggio
2° trimestre 30 settembre
3° trimestre 30 novembre
4° trimestre 28 febbraio anno N+1

Per quanto riguarda i versamenti del 4° trimestre, nella guida viene specificato che se l’anno è bisestile il versamento può essere eseguito entro il 29 febbraio. Dunque, il versamento relativo al 4° trimestre 2023, potrà essere effettuato entro il 29 febbraio.

L’Agenzia Informa (Gennaio 2024)

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