Imposta di bollo fatture elettroniche terzo trimestre. Alla cassa entro il 30 novembre
Entro mercoledì 30 novembre, imprese e professionisti sono tenuti a versare l’imposta di bollo “apposta”, flaggando la relativa casella, sulle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre 2022.
Ai fini dell’individuazione del trimestre di riferimento, per le fatture elettroniche emesse nei confronti di privati (B2B e B2C) vengono considerate quelle in cui:
- la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna” rilasciata al termine dell’elaborazione, è precedente alla fine del trimestre;
- la data di messa a disposizione (contenuta nella “ricevuta di impossibilità di recapito”) è precedente alla fine del trimestre.
Il pagamento può essere effettuato tramite l’apposta funzionalità del portale Fatture e corrispettivi indicando il proprio IBAN, oppure è possibile ricorrere all’F24, utilizzando il codice tributo 2523. È ammesso il ravvedimento, ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.
L’art. 6 del D.M. 17 giugno 2014, regola le scadenze per il pagamento dell’imposta di bollo.
In particolare:
- il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre solare dell’anno di riferimento è effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre;
- il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare è effettuato entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.
Scadenze versamento imposta di bollo | |||
1° trimestre | 31 maggio | ||
2° trimestre | 30 settembre | ||
3° trimestre | 30 novembre | ||
Elenco A e B (visualizzazione) | Modifica elenco B | Visualizzazione totale dovuto | |
15 novembre | 31 ottobre | 15 novembre | |
4° trimestre | 28 febbraio anno N+1 |
In alcuni casi, è possibile rimandare il pagamento rispetto alle scadenze appena riportate.
Nello specifico:
- se l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno non supera l’importo di 250 euro, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può procedere al pagamento entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre (ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre);
- qualora l’importo dell’imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell’anno, complessivamente considerato, non superi l’importo di 250 euro, il pagamento dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre (30 novembre – entro ultimo giorno del secondo mese successivo).
Dal 1° gennaio 2023, i versamenti per trimestre, potranno essere rimandati sulla base delle regole previste dai commi 4 e 5 dell’art. 3 del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, c.d. Decreto “Semplificazioni”. Decreto con il quale sono stati alzati gli importi dovuti a titolo di imposta di bollo, entro i quali è possibile rimandare il pagamento.
Dal 2023:
- se il totale dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture emesse nel primo trimestre non supera in totale 5mila euro, la stessa potrà essere versata entro il 30 settembre, insieme all’imposta dovuta per il secondo trimestre;
- se il totale dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera l’importo di 5mila euro, il relativo pagamento potrà avvenire entro il 30 novembre, unitamente all’imposta dovuta per il terzo trimestre.