Importo minimo di versamento IVA e ritenute
Tutti i soggetti passivi IVA, salvo eccezioni, sono tenuti ad adempiere l’obbligo di liquidazione periodica dell’imposta previsto dall’art. 1 del D.P.R. n. 100/1998. Questo significa che devono procedere a rilevare la propria posizione IVA nei confronti dell’Erario (a debito, a credito o in pareggio), mediante un’operazione che consiste nel determinare la differenza fra:
- l’ammontare dell’imposta esigibile nel periodo, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili;
- e l’ammontare dell’imposta detraibile risultante dalle annotazioni eseguite nei registri relativi agli acquisti, sulla base dei documenti di cui il soggetto passivo IVA è in possesso, e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso periodo.
Se, dalla somma algebrica dei due importi, emerge una posizione a debito, il soggetto è tenuto a effettuare il versamento dell’imposta alle scadenze prescritte dalla legge.
Se l’importo a debito determinato con la liquidazione (mensile o trimestrale) non supera il limite minimo di 100,00 euro, il versamento deve essere rinviato ed eseguito unitamente a quello relativo al mese o trimestre successivo, o comunque al primo mese o trimestre (anche non immediatamente successivo) nel quale la suddetta soglia venga superata per effetto della somma dei diversi periodi.
La soglia di 100 euro è stata fissata dall’art. 9 del recente D.Lgs. n. 1/2024 ed è andata a sostituire la precedente soglia di 25,82 euro.
Il medesimo articolo ha riproposto la stessa soglia di 100 euro anche per il cumulo e rinvio dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo ed altri redditi. Anche in questo caso il versamento dovrà essere effettuato entro il mese successivo, se superiore alla soglia, o al più tardi entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento.