Importazioni tramite e-commerce, dalle Dogane chiarimenti sulle procedure semplificate
Con la Circolare 23 ottobre 2020, n. 40 , l’Agenzia delle Dogane ha fornito chiarimenti in merito alle procedure semplificate previste per le importazioni effettuate tramite e-commerce.
La pubblicazione del documento segue di pochi giorni l’emanazione della Determinazione Direttoriale 6 ottobre 2020, prot. n. 344910/RU , con la quale sono stati stabiliti i requisiti che devono soddisfare i soggetti che operano in tale settore per poter autorizzare una specifica procedura di semplificazione delle formalità dichiarative per le merci di valore trascurabile non superiori a 22 euro destinate a soggetti privati, purché non soggette a vincoli e/o limitazioni.
In particolare, sono stati definiti i requisiti oggettivi e soggettivi che deve possedere il richiedente per accedere alla semplificazione e la procedura propedeutica alla conseguente iscrizione nell’elenco e-commerce P4I-B2C” (platform for import – business to consumer). Al riguardo si precisa quanto segue:
- l’ammissione alla semplificazione ha validità annuale, con scadenza naturale alla data del 1° luglio 2021;
- per effetto delle novità in esame, è possibile effettuare le formalità dichiarative in procedura ordinaria presso luogo approvato con indicazione, al campo 33 della Dichiarazione del codice convenzionale 9990 9909 00 anziché lo specifico codice di nomenclatura combinata identificativo della merce introdotta;
- nelle more della procedura per la gestione informatizzata dell’Albo, ai fini dell’ammissione alla semplificazione l’operatore dovrà presentare l’istanza utilizzando il formulario in allegato al decreto in commento, all’Ufficio delle dogane competente sul luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente ai fini doganali;
- le merci oggetto della semplificazione, all’arrivo presso l’Ufficio di primo ingresso nel territorio doganale dell’Unione, dopo l’esecuzione dei previsti controlli di sicurezza selezionati vengono vincolate al regime di transito per lo spostamento presso i magazzini autorizzati.
L’utilizzo della procedura semplificata, e in particolare del codice convenzionale sopra citato, non è applicabile:
- per le importazioni di merci per le quali è richiesto il controllo di altri presidi che intervengono nelle attività di sdoganamento (servizio fitosanitario, PIF, USMAF, etc.);
- per le merci soggetti a specifici divieti e restrizioni.