Impianto fotovoltaico: Superbonus ok anche se l’energia elettrica è ceduta al GSE dal comproprietario
In assenza di una espressa previsione contraria, il beneficiario del Superbonus al 110% per le spese di installazione dell’impianto fotovoltaico può anche non coincidere con l’intestatario dell’utenza elettrica e conseguentemente anche del contratto di cessione al GSE dell’energia prodotta. Questa l’importante precisazione fornita dall’Amministrazione finanziaria con la Risposta ad interpello n. 545/E del 4 novembre 2022.
Come noto, in caso di interventi di installazione di impianti fotovoltaici che danno diritto al Superbonus, l’art. 119, comma 7 del D.L. n. 34/2020 prevede che l’applicazione della maggiore aliquota è subordinata alla condizione che l’energia non autoconsumata in sito, ovvero non condivisa per l’autoconsumo, sia ceduta in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387.
Come opportunamente rilevato dal Fisco, la norma si limita a prevedere che sia stipulata con il GSE la specifica convenzione che regola il ritiro commerciale dell’energia elettrica immessa in rete senza che sia posta alcuna ulteriore condizione in ordine ai soggetti che devono intervenire nella predetta stipula.
Ben può coesistere con il Superbonus, pertanto, la fattispecie oggetto dell’interpello nella quale:
- beneficiario della maxi-detrazione è il soggetto committente dei lavori, intestatario delle fatture e colui che ha effettuato i pagamenti;
- mentre l’utenza elettrica e il contratto con il GSE per l’energia non auto consumata sono intestati all’altro comproprietario dell’unità, che è anche l’unico residente nell’abitazione.
Se l’unità immobiliare è in comproprietà fra più soggetti, nel rispetto di tutte le condizioni normativamente previste, infatti, gli stessi hanno diritto alla detrazione in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, a prescindere dalla quota di proprietà.