Impianti fotovoltaici: gli aspetti reddituali per i contribuenti “privati”
Al ricorrere di specifiche condizioni anche l’energia derivante da un impianto fotovoltaico deve essere indicata in sede di dichiarazione dei redditi. Vediamo insieme il corretto inquadramento ai fini reddituali di tale componente ed i riflessi in sede di compilazione del modello dichiarativo.
In linea generale, il ritorno economico per il soggetto che installa l’impianto fotovoltaico è di due tipi:
- autoconsumo (che pure è la componente prioritaria), in ogni caso, non soggetta a tassazione;
- anche la cessione dell’energia esuberante sul mercato.
In tale secondo caso, occorre distinguere a seconda che la potenza installata sia:
- superiore a 20 Kw: in tal caso si configura attività d’impresa,
- fino a 20 Kw, ed in tal caso le fattispecie che si possono verificare sono le seguenti:
Casistica | Rilevanza fiscale | Indicazione in dichiarazione |
Conto energia | I contribuenti titolari solo di convenzione in Conto Energia non devono dichiarare gli importi ricevuti trattandosi di incentivo e non di un ricavo | |
Scambio sul posto e liquidazione delle eccedenze | Contributo in conto scambio: si tratta di un rimborso parziale delle bollette elettriche, non rilevante ai fini fiscali per gli utenti privati | |
Eventuale liquidazione delle eccedenze maturate nell’anno da richiedere al Gestore dei servizi energetici (GSE), da tassare come redditi diversi ex art. 67 TUIR.
La base imponibile è data dalla differenza tra il corrispettivo percepito e i costi specificatamente sostenuti per ottenerli. Il costo relativo all’acquisto o realizzazione dell’impianto fotovoltaico, tuttavia, non può essere considerato come specificatamente inerente alla produzione del suddetto reddito ex art. 71, comma 2, del TUIR. L’impianto fotovoltaico, infatti, è utilizzato prevalentemente per i bisogni energetici dell’utente (uso domestico di illuminazione, alimentazione di elettrodomestici, ecc.) e solo marginalmente produce reddito imponibile. |
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Ritiro dedicato | Secondo quanto chiarito dal GSE con una FAQ pubblicata nel proprio sito internet, il Ritiro Dedicato (RID):
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