“Impatriati”, non cumulabili i periodi di studio e di lavoro
Relativamente al particolare regime fiscale riservato agli “impatriati”, rileva l’art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, il quale – nella versione applicabile al periodo d’imposta 2019 – precisa che, in presenza dei requisiti previsti, i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50 per cento.
Al riguardo si ricorda quanto segue:
- l’agevolazione si applica per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia, e per i quattro periodi d’imposta successivi;
- detto incentivo interessa i cittadini comunitari o di uno Stato extraUe con il quale sia in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:
a. sono in possesso di laurea e hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d’impresa all’estero negli ultimi 24 mesi o più, oppure
b. hanno svolto continuativamente un’attività di studio all’estero negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
In merito alla portata di tali disposizioni, con il Principio di diritto 14 febbraio 2020, n. 4 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
- ai fini del raggiungimento dei 24 mesi all’estero, non è possibile cumulare il periodo di studio con quello di lavoro, essendo necessario che l’attività lavorativa o quella di studio si siano protratte per almeno 24 mesi;
- per quanto riguarda l’attività di studio, il requisito dello svolgimento negli ultimi 24 mesi è soddisfatto a condizione che il soggetto consegua la laurea o altro titolo accademico post lauream aventi la durata di almeno due anni accademici (si ribadisce quindi quanto già illustrato con la Circolare 23 maggio 2017, n. 17/E).
Si ricorda che, con risposta ad Interpello del 13 febbraio 2020, n. 59 , l’Agenzia ha fornito ulteriori chiarimenti sul regime speciale per lavoratori rimpatriati, ex D.Lgs. n. 147/2015, precisando che:
- nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione, il contribuente può fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella dichiarazione dei redditi;
- in tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato già nella misura ridotta.
Nella risposta è stato inoltre chiarito che il datore di lavoro applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio, dalla data dell’assunzione, mediante applicazione delle ritenute sull’imponibile ridotto alla percentuale di reddito tassabile prevista dal regime agevolativo.