Impatriati, docenti e ricercatori: alla cassa entro il 30 giugno
I lavoratori impatriati che intendono prorogare per un ulteriore quinquennio la durata del regime fiscale agevolato a loro riservato, entro il 30 giugno sono chiamati a versare, ai fini dell’esercizio dell’opzione, un importo così come determinato, ex Legge n. 178/2020, Legge di Bilancio 2021, art. 1, comma 50.
Proroga regime agevolato lavoratori impatriati (ex art. 16 D.Lgs. n. 147/2015) | ||
Cosa | Proroga agevolazione lavoratori impatriati con versamento preventivo. | |
Termine versamento | Versamento anticipato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio di fruizione dell’agevolazione ordinaria. | |
Soggetti interessati | Soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima dell’anno 2020 e che, alla data del 31 dicembre 2019, risultano beneficiari del regime di favore ordinario previsto per i c.d. lavoratori impatriati, ex art. 16 D.Lgs. n. 147/2015. | |
Rispetto alla scadenza del 30 giugno 2023, coloro i quali hanno terminato al 31 dicembre 2022, il primo quienquennio agevolato (2018-2022) | ||
Importi da versare-% sul reddito complessivo prodotto nell’anno precedente al rinnovo | 5% | 10% |
|
|
|
Reddito di riferimento su cui calcolare la percentuale | Intero reddito prodotto dal lavoratore impatriato nell’anno precedente al rinnovo del regime fiscale agevolato. Senza considerare l’abbattimento previsto dal regime agevolato. | |
Pezze reddituali di riferimento | CU 2023 o se già presentato il 730-2023 (per i dipendenti). Simulazione quadro RE dichiarazione 2023 (autonomi). | |
Esercizio opzione proroga | Richiesta scritta al datore di lavoro entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio (Provv. 3 marzo 2021, prot. n. 60353). Nella richiesta devono essere indicati gli estremi del versamento del 10% o del 5%. I datori di lavoro effettueranno le ritenute del 50% o del 10% del reddito imponibile sulle somme e i valori imponibili corrisposti dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta scritta. Gli autonomi comunicano l’estensione del regime di favore nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui hanno effettuato i versamenti del 10 o del 5%. | |
Versamenti | F24 con codice tributo 1860 (10%); 1861(5%). | |
Ravvedimento | No (Risposta n. 383/2022) | |
Remissione in bonis | No (Risposta n. 223/2023) | |
Compensazione | No |
Le stesse scadenze nonché le indicazioni sopra analizzate valgono per docenti e ricercatori iscritti all’AIRE o i cittadini UE, che hanno trasferito in Italia la residenza prima del 2020 e che, al 31 dicembre 2019, risultavano già beneficiari del regime agevolativo, ex art. 44 del D.L. n. 78/2010. Si veda a tal proposito, il comma 763 della Legge n. 234/2021, nonché il Provvedimento attuativo, prot. n. 102028/2022.
Nel caso specifico, il versamento, F24 con codice tributo, 1880 (10%) 1881(5%), riguarda colo che, rientrati nel 2019, hanno terminato il primo quadriennio agevolato (2019-2022) e ora intendono prorogarlo (fino a 13 periodi d’imposta complessivi).