Immobili da costruire, approvato il modello di polizza a beneficio dell’acquirente
Ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122, il costruttore dell’immobile è obbligato a contrarre e a consegnare all’acquirente, all’atto del trasferimento della proprietà, a pena di nullità del contratto (che può essere fatta valere solo dall’acquirente), una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell’art. 1669 c.c., derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.
Con il D.M. 20 luglio 2022, n. 154 – pubblicato ora in Gazzetta Ufficiale – è stato approvato lo schema tipo di polizza indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente per l’assicurazione dell’immobile, previsto dal richiamato art. 4 del D.Lgs. n. 122/2005.
In particolare:
- le clausole previste nel modello standard (Allegato A al Decreto) costituiscono il contenuto minimo della polizza assicurativa e possono essere modificate dalle parti solo in senso più favorevole per il beneficiario;
- le parti determinano la somma assicurata e i massimali in modo tale da apprestare una garanzia a copertura dei rischi e dei danni di cui all’art. 1669 c.c. e dell’art. 4 del D.Lgs. n. 122/2005;
- resta fermo il diritto dell’acquirente di agire in giudizio contro il costruttore per il risarcimento del residuo danno che risulti non coperto dall’indennizzo a causa del limite della somma assicurata per ciascuna partita, del limite massimo della somma assicurata, nonché per effetto delle altre condizioni e limitazioni apposte nel contratto assicurativo tipo;
- il contraente e l’assicuratore sono tenuti a compilare e sottoscrivere la scheda tecnica contenuta nell’Allegato B e l’attestazione di conformità della polizza assicurativa di cui all’Allegato C;
- all’atto del rogito il contraente presenta copia della polizza e copia della “Attestazione di Conformità”, e l’assicuratore è tenuto a rilascia copia della “Attestazione di Conformità” al notaio la richiede.