Il trattamento tributario degli atti del procedimento di mediazione
Ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione. Il terzo comma del medesimo articolo prevede l’esenzione parziale dall’imposta di registro, disponendo che il verbale di accordo è esente da tale tributo entro il limite di valore di 50mila euro.
Al riguardo, con l’ordinanza 22 gennaio 2020, n. 11617, depositata lo scorso 16 giugno, la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione ha precisato che l’esenzione prevista dal richiamato secondo comma dell’art. 17 si applica agli atti, documenti e provvedimenti del procedimento di mediazione, ovvero compresi nell’ambito dell’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. Pertanto sono esenti da tassazione l’istanza di mediazione, i documenti allegati, l’adesione alla mediazione, le eventuali memorie delle parti, i “provvedimenti” emanati dal mediatore e quindi la proposta di conciliazione, il verbale di conciliazione ed eventuali copie dello stesso, nonché la nomina e l’accettazione dell’incarico che l’Organismo di Conciliazione conferisce al mediatore.
Di conseguenza – hanno affermato i giudici di legittimità – l’applicazione del regime fiscale agevolato è limitata agli atti concernenti il procedimento di mediazione, considerato anche che il trattamento tributario agevolativo, avente natura eccezionale, è di stretta interpretazione e non è suscettibile di applicazione analogica.