Il trattamento fiscale della costituzione a tempo determinato del diritto di superficie
Con la Risposta all’istanza di interpello 11 novembre 2019, n. 480, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al corretto trattamento fiscale della costituzione a tempo determinato del diritto di superficie. In particolare, nel citato documento è stato sottolineato – partendo dalle analogie esistenti tra l’acquisizione del diritto di superficie e l’acquisizione del diritto di usufrutto a tempo determinato sui terreni – che nella fattispecie descritta il costo è deducibile anche qualora il diritto di usufrutto sul terreno sia stato acquisito a tempo determinato.
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre ricordato che – ferma restando l’iscrizione in bilancio secondo corretti principi contabili della costituzione a tempo determinato dei diritti di usufrutto (o di superficie) sui terreni – con la Risoluzione 5 luglio 2007, n. 157/E, fu chiarito che “la deducibilità fiscale del costo sostenuto per l’acquisto del diritto di superficie è ammessa nel solo caso in cui tale diritto sia costituito a tempo determinato” (in tal senso si richiama inoltre la Risoluzione 27 luglio 2007, n. 192/E).
Quest’ultimo documento di prassi fornì chiarimenti in merito all’ambito di applicazione dell’art. 36, comma 7, primo periodo, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modifiche dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, ai sensi del quale “ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati strumentali è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza”.