Il trattamento delle eccedenze detraibili nell’ambito dell’Iva di gruppo
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Secondo un consolidato orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità in materia di liquidazione dell’Iva di gruppo, nel regime anteriore alla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008):
- tra le eccedenze detraibili da trasferire dalle società del gruppo alla controllante rientrano anche quelle maturate in anni precedenti l’attivazione del regime, le quali non potevano essere utilizzate dalle singole società (controllate e controllante) ai fini della compensazione (Cass. 5 ottobre 2018, n. 24474 );
- per “eccedenza detraibile”, di cui all’art. 73, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, si intende l’eccedenza detraibile maturata, a prescindere dall’anno di maturazione dei crediti che la compongono.
I giudici della Suprema Corte sostengono inoltre, in linea generale, che:
- il regime dell’Iva di gruppo rappresenta una mera procedura liquidatoria e di versamento del tributo, in virtù della quale la capogruppo compensa le eccedenze di credito e i debiti Iva delle società del gruppo (compensazione verticale) e versa l’imposta a debito, oppure computa la differenza a credito nel periodo successivo, salvo chiederne il rimborso;
- è sempre la capogruppo che può procedere alla compensazione orizzontale, ma del solo credito Iva di gruppo, emergente dai prospetti riepilogativi annuali della dichiarazione di gruppo, con tributi diversi;
- di conseguenza, le società del gruppo perdono la disponibilità dei saldi emergenti dalle proprie risultanze periodiche, che sono trasferiti alla capogruppo entro il termine di liquidazione dell’imposta e da questa annotati nei propri registri (così, Cass. 5 aprile 2019, n. 9592 ; analogamente, Cass. 19 maggio 2017, n. 12642 e 19 luglio 2017, n. 17834 ).
I principi che precedono sono stati ora confermati dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 12 giugno 2019, n. 24327 , depositata lo scorso 30 settembre.
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