Il sismabonus acquisti non è ammesso al 110% per le società
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Possono usufruire del “sismabonus acquisti”, previsto dall’art. 16, comma 1-septies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90, anche le società che acquistano gli immobili antisismici ricostruiti, sempreché ricorrano tutti i requisiti previsti dalla normativa: i soggetti titolari di reddito d’impresa, tuttavia, in linea di principio non possono fruire del Superbonus, con la conseguenza che la detrazione sismabonus resta fruibile nella misura prevista dal medesimo art. 16, comma 1-septies, del D.L. 63/2013 (75 o 85 per cento).
Al riguardo si ricorda che:
- gli acquirenti delle unità immobiliari possono beneficiare della detrazione in commento anche in caso di cambio di destinazione d’uso dell’immobile demolito e ricostruito;
- tale detrazione dev’essere calcolata, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro, sul prezzo risultante dall’atto di compravendita, unitariamente considerato, riferito all’immobile principale e alla pertinenza, anche se accatastati separatamente;
- al fine di poter usufruire dell’agevolazione in commento, occorre che l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori venga stipulato entro il 31 dicembre 2021;
- anche le società immobiliari sono ammesse a fruire della detrazione di cui all’art. 16, comma 1-septies, del D.L. 63/2013: con la Risoluzione n. 34/E/2020, l’Agenzia aveva confermato che sono agevolabili “gli interventi eseguiti da titolari di reddito di impresa sugli immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro destinazione”.
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