Il regime di comunione legale non incide sugli incentivi previsti per gli investimenti in start-up
In materia di agevolazioni fiscali per gli investimenti in start-up innovative, in attuazione dell’art. 29 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, è stato emanato il D.M. 7 maggio 2019, il cui art. 2 stabilisce che tali incentivi si applicano ai soggetti Irpef di cui al Titolo I del Tuir, nonché ai soggetti Ires di cui al Titolo II dello stesso Tuir, che effettuano un investimento agevolato in una o più start-up innovative o Pmi innovative ritenute ammissibili.
Per quanto attiene in particolare le persone fisiche, con la Circolare 11 giugno 2014, n. 16/E, fu sottolineato che “Destinatari dell’agevolazione sono (…) le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato che effettuano un investimento agevolato” (paragrafo 6.5.1).
Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 26 maggio 2020, n. 146, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai fini della fruizione della detrazione, si deve fare riferimento ai principi generali previsti in tema di oneri detraibili relativi all’effettivo sostenimento della spesa e all’idonea documentazione della stessa, a nulla rilevando né la composizione degli assetti patrimoniali all’interno della famiglia, né la circostanza che i relativi redditi siano imputati pro quota in ragione del regime di comunione legale. Di conseguenza, qualora un soggetto risulti essere il solo sottoscrittore dell’investimento e in possesso della documentazione che comprovi l’operazione cui il beneficio in questione è connesso, la detrazione spetterà allo stesso per intero ove abbia effettivamente sostenuto l’intera spesa dell’investimento, indipendentemente dalla circostanza che, per effetto del regime della comunione legale, la titolarità giuridica delle quote appartenga, per il 50 per cento, al coniuge.
Si ricorda, per completezza, che ai sensi dell’art. 4 del richiamato D.M. 7 maggio 2019, i soggetti Irpef possono detrarre un importo pari al 30 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per un importo non superiore a 1 milione di euro, in ciascun periodo d’imposta.