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Il reddito di lavoro autonomo nel nuovo TUIR accoglie l’ISCRO

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Il nuovo art. 70 del TUIR (ex art. 53) – attualmente in consultazione fino al 13 maggio 2024 – è stato modificato, perché integrato con l’art. 1, comma 152 , Legge n. 213 del 2023 (c.d. Legge di bilancio 2024). In sostanza, è stato inserito il nuovo comma 3 in cui si riconosce a regime l’istituto, precedentemente introdotto in via sperimentale, dell’indennità di continuità reddituale e operativa (ISCRO). L’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), erogata dall’INPS, rappresenta un ammortizzatore sociale a tutela dei liberi professionisti soggetti, in ragione dell’attività svolta, al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata INPS (art. 1 , commi 142-155, della Legge 30 dicembre 2023 n. 213; art. 1, commi 386 -400, della Legge n. 178/2020).

Tra i requisiti di fruizione è previsto che il reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, risulti inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda. Tale trattamento, integrativo del reddito del lavoratore autonomo, concorre alla formazione della base imponibile IRPEF ai sensi del TUIR (art. 1, comma 152, della L. 213/2023).

La misura non riguarda i professionisti che versano alle Casse professionali.

L’ISCRO:

  • è riconosciuta solo dopo aver presentato domanda del lavoratore all’INPS entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione;
  • non può essere richiesta nel biennio successivo all’anno di fruizione della stessa indennità (art. 1, comma 150, della Legge n. 213/2023).

I requisiti richiesti sono:

Assenza di altri trattamenti
  • Il professionista non deve essere titolare di trattamento pensionistico diretto, percettore di indennità NASpI o DISCOLL, anche durante l’erogazione dell’indennità a pena di decadenza.
Mancata assicurazione presso altre forme previdenziali
  • Il professionista non deve essere assicurato presso altre forme previdenziali obbligatorie, anche durante l’erogazione dell’indennità a pena di decadenza.
Mancata percezione dell’assegno di inclusione
  • Il professionista non deve essere beneficiario dell’Assegno di inclusione, anche durante l’erogazione dell’indennità a pena di decadenza.
Limiti reddituali
  • Il professionista deve aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti l’anno anteriore la presentazione della domanda.
  • Il professionista deve aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente.
Regolarità contributiva
  • Il professionista deve essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria.
Titolare di partita IVA attiva da 3 anni
  • Il professionista deve essere titolare di partita IVA attiva da almeno 3 anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.
  • La cessazione della partita IVA comporta la cessazione dell’erogazione con il recupero delle mensilità erogate dopo la data di cessazione dell’attività.
Formazione professionale obbligatoria
  • L’erogazione dell’ISCRO è condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale da parte del percettore (art. 1, comma 155 , della Legge n. 213/2023).
    Con apposito decreto ministeriale devono essere individuati i criteri e le modalità di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale e del loro finanziamento.

L’indennità:

  • è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi di lavoro autonomo dichiarato dal lavoratore nei 2 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;
  • spetta dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda;
  • viene erogata dall’INPS per 6 mensilità;
  • non comporta accredito di contribuzione figurativa.

L’importo non può superare gli 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili. Tali importi, validi per il 2024, sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente.

L’art. 70 del nuovo TUIR – 1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l’esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell’art. 5.

2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:

  1. i redditi derivanti dalle prestazioni sportive, oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36;
  2. i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali;
  3. le partecipazioni agli utili di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 54 quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
  4. le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
  5. le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia;
  6. i redditi derivanti dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della Legge 12 giugno 1973, n. 349;
  7. le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari.

3. L’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) di cui ai commi da 142 a 151 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 , concorre alla formazione del reddito ai sensi del presente testo unico.

L’art. 71 (ex art. 54) non ha subito modifiche, se non per l’adeguamento del vecchio milione di lire ai 516,46 euro al comma 7.

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