Il reddito di cittadinanza è in Gazzetta Ufficiale
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E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo – approvato in via definitiva dal Parlamento – contenente la disciplina relativa a reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza, “quota 100” e riscatto della laurea a fini contributivi (D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 , convertito con modifiche dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 ).
Il provvedimento è entrato in vigore il 30 marzo 2019.
Al riguardo si ricorda tra l’altro che:
- ai fini della fruizione del beneficio in esame, i componenti il nucleo familiare maggiorenni sono tenuti a dichiarare l’immediata disponibilità al lavoro, nonché l’adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale. Qualora il richiedente non abbia già presentato la dichiarazione di immediata disponibilità, la rende all’atto del primo incontro presso il Centro per l’impiego;
- a tali obblighi sono tenuti tutti i componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi o di formazione. Ne sono invece esclusi i beneficiari della pensione di cittadinanza nonché i beneficiari del reddito di cittadinanza titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni, nonché i componenti con disabilità (ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68). Possono inoltre essere esonerati dagli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di 3 anni di età oppure di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini Isee;
- non hanno diritto al Rdc i nuclei familiari che hanno tra i componenti persone disoccupate a seguito di dimissioni volontarie nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.
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