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Il reato di violazione di sigilli non richiede la loro manomissione

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Il reato di violazione di sigilli è integrabile unicamente mediante una specifica condotta attiva: lo ha affermato la terza sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza 12 settembre 2019, n. 47281, depositata lo scorso 21 novembre. Per i giudici di legittimità, infatti, l’oggetto giuridico del reato di cui all’art. 349 del codice penale è la tutela della intangibilità della cosa che la Pubblica Amministrazione, intesa in senso lato, vuole garantire contro ogni atto di disposizione o di manomissione, indipendentemente dalle finalità particolare che ispirano il provvedimento autoritativo. Di conseguenza, integra il reato anche il semplice uso della cosa interessata dal provvedimento (in tal senso si richiama Cass. 12 gennaio 2007, n. 6417).

Costruito come reato di pericolo, la violazione di sigilli è reato istantaneo, che si perfeziona con il solo fatto della rimozione, rottura, apertura, distruzione dei sigilli, ovvero con la realizzazione di un qualsiasi comportamento idoneo a rendere frustranea l’assicurazione della cosa mediante i sigilli, pur lasciando intatti i medesimi (così, Cass. 2 febbraio 2005, n. 13147).

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