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Il ravvedimento operoso delle ritenute 2022 e l’indicazione nel Mod. 770

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Nel Mod. 770/2023, periodo d’imposta 2022, in scadenza il prossimo 30 ottobre, i sostituti d’imposta devono indicare i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2022 (con applicazione del principio di cassa allargata per i redditi da lavoro dipendente e assimilati), i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

Potrebbe accadere che le ritenute siano state effettuate ma non versate all’erario. In tale caso, è comunque possibile ricorrere al ravvedimento operoso, ex art.13 del D.Lgs n. 472/1997.

Laddove il sostituto d’imposta decida di ravvedersi entro il 30 ottobre, le sanzioni da versare sono molto basse. Infatti, la sanzione del 30% con ravvedimento nei termini di cui alla lett. b), comma 1, del D.Lgs n. 472/1997 sarà ridotta al 3,75%:
Infatti opera la riduzione a 1/8 se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.
Nel quadro ST del modello 770 dovranno essere indicate le ritenute effettuate anche in ravvedimento operoso.
Punto 1 quadro ST
Deve essere riportato, per ogni importo trattenuto, il periodo di riferimento. Qualora non diversamente specificato, tale periodo è costituito dal mese e dall’anno di decorrenza dell’obbligo di effettuazione del prelievo.
La stessa modalità di compilazione deve essere utilizzata anche nel caso di versamento per ravvedimento operoso.
Punto 2 Importo delle ritenute operate.
Punto 6 Eventuali crediti d’imposta utilizzati in diminuzione delle ritenute, esposti nella colonna “Ritenute” del quadro RU dei modelli REDDITI.
Punto 7 Importo risultante dalla colonna “Importi a debito versati” del modello di pagamento F24, indipendentemente dall’effettuazione di compensazioni esterne.
Punto 8 Importo degli interessi pagati per il ravvedimento ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 .
Punto 9 Casella da barrare nel caso in cui il versamento, evidenziato al punto 7, sia stato oggetto di ravvedimento operoso.
Punto 11
Codice tributo.
Punto 14 Data di versamento.

Non deve essere compilato alcun rigo per la sanzione pagata in ravvedimento operoso.

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